Paesaggistica

Ultima modifica 8 febbraio 2024

Protegge e valorizza il patrimonio paesaggistico, regolamentando interventi e promuovendo la sostenibilità ambientale e estetica.

Municipium

Competenze

Gestione dei procedimenti in materia paesaggistica di seguito descritti:

  • INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004  n. 42, che stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).

I procedimenti configurati dalla norma sono di due tipologie:

procedimento ORDINARIO con tempi di formazione dell’autorizzazione pari a 120 gg. – rif. art. 146 del d.Lgs 42/2004

procedimento SEMPLIFICATO con tempi di formazione dell’autorizzazione pari a 60 gg. – rif. Art. 11 del d.PR 31/2017

Il D.P.R. 31/2017 stabilisce quali opere siano assoggettate ad autorizzazione paesaggistica di tipo semplificato ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 31/2017 - ALLEGATO B

  • INTERVENTI SOGGETTI AD ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

L’accertamento di compatibilità paesaggistica, fermo restando il principio sancito dall’art. 146, comma 4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi, è previsto in alcuni particolari casi (art. 167, comma 4):

  1. a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  3. c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, comma 4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

  • INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

I casi in cui non è richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica sono stabiliti dall’art. 149 del D.lgs n. 42/04 e dall’art. 2 del D.P.R. 31/2017 - ALLEGATO A

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Tipo di organizzazione

Municipium

Ulteriori Informazioni

Ricevimento del pubblico:

il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in libero accesso

il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 su appuntamento da concordare telefonicamente

Ricevimento telefonico:

il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

ART. 136. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI CUI AL COMMA 1, LETTERA C)

⃞            D.M. 11/06/1955 (G.U. n.148 del 30/06/1955):

dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Albisano, sita nell’ambito del Comune di Torri del Benaco.

Motivazioni contenute nei suddetti provvedimenti di vincolo:

“Riconosciuto che la frazione suddetta posta sulla cresta della collina prospiciente la riviera di Torri del Benaco, oltre a costituire, per l’andamento delle sue vecchie case ed il verde che le circonda, un quadro naturale di particolare importanza e un complesso di caratteristico valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il sottostante  lago di Garda.

La frazione di Albisano, sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord e ad est con la strada comunale Cà Bianca; a sud, con la strada vicinale ai Boschi della Calcara; ad ovest, con la strada comunale da Garda ad Albisano e la strada comunale delle Fittanze, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.”

ART. 136. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI CUI AL COMMA 1, LETTERA D)

⃞            D.M. 20/06/1955 (G.U. n.156 del 09/07/1955):

dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Lago di Garda, sita nell’ambito del Comune di Torri del Benaco.

            Motivazioni contenute nei suddetti provvedimenti di vincolo:

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire per le intense coltivazioni di ulivi lungo i declivi, per la interessante posizione geografica e per le caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo del lago di Garda.

La zona sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord, con il confine comunale di Brenzone; ad est, a circa m.100 a monte della strada provinciale Gardesana, con la strada comunale Valle della Fontana, con la strada vicinale delle Vernazze e la strada Valle di Creazzo; a sud, con il confine comunale di Garda; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa”.

 

⃞            D.M. 02/12/1963 (G.U. n.16 del 21/01/1964):

dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Torri del Benaco sul lago di Garda.

Motivazioni contenute nei suddetti provvedimenti di vincolo:

“Riconosciuto che .la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire, per la sua intensa coltivazione di olivi lungo i declivi e per la interessante posizione e le caratteristiche costruzioni del centro di Torri del Benaco, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere la magnifica veduta del lago di Garda.

La zona sita nel territorio del Comune di Torri del Benaco, delimitata a nord con il confine comunale di Brenzone; a est a 500 metri dal ciglio est a monte della strada Gardesana e con il ciglio est con la strada romana; a sud con il confine del comune di Garda; a ovest con la riva del lago ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.”

 

⃞            Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5136 del 28/12/1998

(dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29/06/1939 n. 1497, dell’intero territorio del Comune di Torri del Benaco) sulla base del verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona, n.3 del 14/12/1995, pubblicato dal 22/12/1993 al 21/04/1994 e trasmesso alla Regione Veneto in data 22/08/1994 e relativo all’imposizione del vincolo ex legge 1497/1939 sull’intero territorio comunale.

Motivazioni contenute nei suddetti provvedimenti di vincolo:

“...ritiene che l’intero territorio del Comune di Torri del Benaco sia meritevole di salvaguardia e quindi da sottoporre a vincolo ex legge 1497/1939: Rileva infatti che il territorio, oltre la zona costiera di indiscusso pregio, presenta a monte aspetti di notevole interesse paesaggistica, sia per quanto riguarda le costruzioni, risalenti a varie epoche, che per il paesaggio naturale.

Numerose sono le contrade in posizione collinare, di epoca antica, come Coi, Loncrino, Valmagra e Sevino, che risultano censite in registri del 1600, ma probabilmente di epoca più remota. La strada selciata che univa Torri con le contrade succitate e proseguiva per Marciaga è ritenuta di origine romana.

L’ambiente naturale è caratterizzato da verde lussureggiante in tutte le stagioni, dato il particolare clima mite della zona.

A valle è predominante l’olivo, coltura tipica della riviera gardesana. A monte ci si può inoltrare nei boschi di carpino nero roverella, leccio e frassino, che circondano Pai e Albisano, boschi ricchi di fauna selvatica (volpi, lepri, tassi).

Di tanto in tanto il bosco lascia posto a qualche zona coltivata con alberi da frutto e viti, o a qualche zona arida dove la vegetazione è più rada: vi si rinvengono importanti formazioni di erbe e arbusti submediterranei meritevoli di protezione in quanto costituiscono formazioni nell’estremo areale settentrionale di quelle specie.

Il sottobosco è composto in prevalenza da arbusti di pungitopo, erba cornetta, sanguinella, biancospino e rosa canina.

Qualche cipresso qua e là, vicino alle abitazioni e anche nelle formazioni boschive, varia il paesaggio.

Parte del territorio, propaggine meridionale della catena del Baldo, risulta compreso nell’ambito per l’istituzione del Parco Riserva naturale regionale “Monte Luppia – S.Vigilio, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. In questa zona sono  state rinvenute incisioni rupestri di abitanti preistorici.

Si segnala inoltre l’importanza di un carpino nero (ostrya carpinifolia) monumentale in località Brancolino, al dipartirsi del sentiero per il monte Brè dal sentiero diretto ai graffiti.

 

Decreto legislativo n. 42/04, art. 142 – Aree tutelate per legge:

  1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
  • a)...omissis...;
  • b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;@...omissis...:
  • c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; ;@...omissis...:
  • d) ...omissis...;
  • e) ...omissis...;
  • f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  • g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  • h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
  • l) ...omissis....;
  • m) le zone di interesse archeologico;
  1. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
  • a)erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
  • b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
  • c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

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