Whistleblowing
Il processo in cui un individuo segnala attività illecite o comportamenti scorretti all'interno di un'organizzazione, spesso con meccanismi di protezione per il segnalatore.
Ultima modifica 9 ottobre 2023
Illeciti oggetto di segnalazione
I dipendenti del Comune di Torri del Benaco, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, i consulenti ed i collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo assunti dal Comune di Torri del Benaco ed i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione Comunale, che siano venuti a conoscenza di situazioni di illecito o cattiva gestione delle risorse pubbliche e intendano segnalarle, possono rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito RPCT, del Comune di Torri del Benaco Dott.ssa Stefania Checchini.
Cosa può fare l'RPCT
L’attività di vigilanza del RPCT si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. Il RPCT qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dispone l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza, l’Ufficio procedimenti disciplinari.
Cosa non può fare l'RPCT
Il RPCT in base alla normativa attualmente vigente:
- Non tutela diritti e interessi individuali
- Non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime
- Non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia
- Non fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante
Tutela del segnalante (cd. whistleblower)
Il soggetto che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. Chi effettua la segnalazione gode di una speciale tutela da parte dell’ordinamento. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
- l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante
- il soggetto che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere
- l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria
- la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Per ulteriori informazioni sulla tutela del segnalante si suggerisce la consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, la lettura della Determinazione ANAC del 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” e la lettura della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Modalità di effettuazione delle segnalazioni
Per effettuare le segnalazioni è necessario accedere al link sottostante e compilare i dati richiesti che saranno protetti e leggibili solo dal RPCT.
Resta in ogni caso ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire direttamente all’Autorità giudiziaria senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.
Accedi al servizio di segnalazione